Art. 76.
(Rapporti con lo Stato e le altre regioni).

      1. Lo Stato e la regione autonoma, in posizione paritaria, informano i loro rapporti al principio di leale collaborazione. Con i decreti legislativi di attuazione del presente Statuto sono stabilite forme di intesa e di coordinamento con riferimento a settori, opere e interventi di comune interesse.
      2. La regione autonoma partecipa ai processi decisionali di interesse del Friuli Venezia Giulia in tutte le sedi istituzionali

 

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di concertazione, negoziazione e coordinamento, previa tempestiva informazione circa le questioni che la riguardano.
      3. Il Presidente della regione interviene alle sedute del Consiglio dei ministri con rango di Ministro, quando sono trattate questioni che riguardano particolarmente la regione autonoma.
      4. La regione autonoma può coordinare la propria azione con quella delle altre regioni per la cura di interessi comuni e stipulare intese per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche prevedendo l'individuazione di organi comuni.
      5. La legge regionale statutaria disciplina le procedure e le modalità con cui l'Assemblea legislativa regionale detta le linee di indirizzo ed esercita le funzioni di controllo.